Breve comentario sobre una sentencia referente a indemnización por clientela. Favorable al agente

Interessante provvedimento del tribunale supremo spagnolo del 22 aprile del 2014 (come se fosse la Corte di Cassazione), che mi è capitato di leggere questa mattina.

In pratica viene ratificato un principio da tenere presente per quanto riguarda i rapporti commerciali fra azienda e soggetti che potrebbero rientrare nella sfera dei rappresentanti di commercio (accordi per captazione clientela e simili).

In sintesi (e fra le altre cose): “… el prestigio de la marca no puede neutralizar la concurrencia de los presupuestos para la compensación de clientela…”.

Ovvero, le indennità di fine rappoto a favore degli agenti di commercio non possono essere ridotte in base ad argomenti relativi al prestigio della marca (come fattore di per sè rilevante, più dell’operato stesso dell’agente, per l’aumento delle vendite in un determinato territorio).

Il caso in questione riguarda DANONE.
In generale, i criteri giurisprudenziali, in questa materia, sono spesso un po’ più favorevoli all’agente (in senso esteso) che non alla azienda, anche quando quest’ultima è titolare di un marchio consolidato, che dunque di per sè può creare aumento di vendite.

Dunque è opportuno procedere con le dovute cautele quando si firmano contratti che possono rientrare nella sfera di un rapporto astrattamente riconducibile a una relazione di agenzia o intermediazione.

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