Nuova Legge spagnola sui segreti di azienda (“Secretos Empresariales”).

Lo scorso 13 marzo 2019 entrò in vigore la legge 1/2019, del 20 febbraio, de Secretos Empresariales. L’oggetto di tale legge è la protezione dei segreti commerciali, si tratta, inoltre, della prima legge che disciplina questa materia in forma specifica.

Fino ad ora, la protezione di tali dati nel Diritto spagnolo rimaneva circoscritta, esclusivamente, alla disciplina prevista dagli articoli 278 e 279 del Codice penale e dall’articolo 13 della Legge sulla Concorrenza Sleale. Per aversi una protezione maggiore di tali dati era necessario ricorrere all’utilizzo di clausole contrattuali specifiche. La nuova legge si pone l’obbiettivo di stimolare lo sviluppo dell’innovazione e garantire la concorrenza tra le imprese, stabilendo un regime di protezione adeguado e migliori condizioni per ciò che concerne la comunicazione di dati a terzi, in tale categoria di informazioni vengono ricomprese sia le conoscenze tecniche o scientifiche conseguenza dello sviluppo, sia qualsiasi altra informazione confidenziale.

La legge fornisce una definizione di “secretos empresariales”, disponendo che essi consistono in qualsiasi informazione o conoscenza, incluso l’aspetto tecnologico, scientifico, industriale, commerciale, organizzativo o finanziario, che presenti i seguenti requesiti:

a. Essere segreto, ossia, non facilmente conoscibile nè facilmente accessibile attraverso circuiti atti nell’ordinario a fornire dati simili;

b. Possedere un valore commerciale sia esso reale che potenziale, e

c. Aver posto in essere misure adeguate per mantenere la segretezza di tali informazioni.

Esempi di segreti commerciali possono essere, sempre che presentino le menzionate condizioni, i piani d’impresa, gli studi di mercato, le strategie commerciali, la responsabilità sociale d’impresa o di marketing, informazioni sui prezzi e costi, dati o liste di clienti e venditori, canali si distribuzione, processi di fabbricazione, invenzioni prive di patente, codici d’accesso, algoritmi o formule matematiche e chimiche, e altre informazioni analoghe o simili alle precedenti.
Si considera violazione di segreto commerciale l’ottenimento dello stesso, la sua utilizzazione o rivelazione illecita da parte di terzi senza il consenso del suo titolare. In particolare:

a. Si considera illecito l’ottenimento di dette informazioni quando (i) si raggiunga attraverso l’accesso, l’appropriazione o mediante copia non autorizzata di qualsiasi supporto che contenga il segreto commerciale o mediante il quale le stesse si possano dedurre; o (ii) qualsiasi altra operazione contraria a pratiche commerciali leali.

b. Allo stesso modo, si considera che la sua utilizzazione o rivelazione è illecita quando (i) le informazioni suddette sono state ottenute in maniera manifestamente irregolare; o (ii) si abbia violato un accordo di segretezza o obbligazione simile.

Come è stato detto, affinchè un’informazione o conoscenza possa essere considerata “segreto commerciale”, e pertanto assoggettata alla disciplina di tale Legge, non sarà sufficiente che la stessa abbia esclusivamente un proprio valore competitivo ma sarà altrettanto necessario che l’impresa in questione abbia posto in essere tutte le misure necessarie per mantenere la stessa riservata. Esempi di tali misure saranno: (i) limitare il numero di persone che abbiano accesso a dette informazioni, in conseguenza di un rapporto di lavoro -del quale tratteremo successivamente-, professionale o commerciale; (ii) firmare accordi di segretezza o patti di non rivelazione di segreti con le menzionate persone; (iii) implementare protocolli interni volti all’attuazione del carattere confidenziale delle informazioni in questione.

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