Interessante pubblicazione del nostro collaboratore Guillermo Bayas

 

Asesoramiento y habilidades profesionales del abogado

De reciente aparición, el libro titulado “Asesoramiento y habilidades profesionales del abogado” (Editorial Bosch, 2014), de los abogados Eloy Moreno, Roberto Serrano y Nancy Vernengo, incluye varios capítulos redactados íntegramente por compañero de esta firma, Guillermo Bayas; y es que el libro desarrolla uno de sus temas favoritos, al que ha dedicado buena parte de su labor de investigación: qué habilidades ha de desarrollar el abogado, más allá de las estrictamente jurídicas. Oratoria, dialéctica, negociación, lenguaje gestual, marketing jurídico, etc.
Recomendamos este libro. Merece la pena.

Efficacia di un atto pubblico straniero di compravendita di immobile sito in Spagna.

Il tribunale Supremo spagnolo ha recentemente dichiarato sufficiente un atto pubblico formalizzato da un notaio straniero (tedesco, nel caso in questione) per perfezionare ed iscrivere in Spagna la compravendita di un immobile sito in Spagna. La sentenza del tribunale di ultima istanza spagnolo conferma che l’atto pubblico di compravendita formalizzato davanti a un notaio straniero, con traduzione giurata e postilla de La Haya, può essere presentato al registro della proprietà spagnolo e iscritto.

Interessante notare che nel caso in questione il registro immobiliare spagnolo aveva negato la possibilità di iscrivere l’atto straniero. I tribunali di prima, seconda e terza istanza hanno revocato questo provvedimento e confermato che l’atto può essere iscritto.

Regolamento Europeo 1896/2006, titolo esecutivo per crediti non contestati. 

Uno degli strumenti più efficaci per reclamare crediti all’estero consiste nel procedimento monitorio europeo. Si tratta di una procedura specifica e uniforme che permette di ottenere un titolo esecutivo relativo a un credito non contestato.Il processo monitorio europeo è disciplinato dal Regolamento (CE) numero 1896/2006. Il regolamento comprende fra gli allegati i moduli per la procedura, in modo tale che l’interposizione risulti piuttosto agile e semplice.La domanda di ingiunzione europea è presentata utilizzando il modulo contenuto in allegato al regolamento (allegato 1): dovranno essere inseriti i dati identificativi delle parti, l’importo del debito, gli interessi, l’origine del debito, le prove a disposizione e la natura internazionale della questione. Il giudice può respingere o accoglierela richiesta. Nelcaso in cui la accolga, concederà al debitore un termine di 30 giorni per opporsi alla richiesta o pagare. L’eventuale opposizione potrà essere formalizzata mediante l’apposito formulario (allegato 6 del regolamento). Nel caso in cui il debitore si opponga nel suddetto termine di 30 giorni, la procedura continuerà davanti al tribunale competente dello Stato membro di origine, secondo le regole del processo ordinario corrispondente. Se il debitore non presenta opposizione nel termine di 30 giorni (nè paga il debito), il tribunale emette il titolo ejecutivo europeo. Infine, la procedura di esecuzione verrà disciplinata dalla legge dello Stato competente per l’esecuzione, quindi paese dove il debitore ha la propria sede. Dunque una ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva verrà eseguita secondo le stesse condizioni e forme di una sentenza esecutiva nello Stato competente per l’esecuzione.

Accenni alla procedura di recupero crediti in Spagna

Il mio ruolo di avvocato italiano in Spagna comporta ripetuti incarichi di recupero crediti. Si tratta di crediti vantati da aziende italiane nei confronti di società spagnole.

Dopo una prima lettera di diffida, si inizia la procedura. Questa è simile al Ricorso per Decreto Ingiuntivo italiano e consente di ottenere in breve tempo un titolo esecutivo.

La procedura è la seguente. Si presenta la domanda al tribunale competente. Una volta accolta, il tribunale concede 20 giorni lavorativi alla debitrice per opporsi o pagare.

Se la debitrice non si oppone, il tribunale emette il titolo esecutivo, in virtu’ del quale possono essere intraprese misure esecutive, quali pignoramenti di conti correnti, pignoramenti di immobili o pignoramenti di crediti (pignoramenti presso terzi).

 

Dove dichiarare fiscalmente, fra Italia e Spagna, i redditi derivanti da un immobile

Chi possiede immobili in Italia ed è residente in Spagna può dichiarare al fisco italiano le rendite derivanti da questi immobili. Nella dichiarazione dei redditi spagnola dichiarerà il valore di quanto tributato in Italia e potrà dedursi questa somma.

È questo il sistema adottato fra Italia e Spagna per evitare la doppia imposizione. Lo stabilisce la convenzione firmata dai due paesi in materia fiscale.

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